Vademecum

Studenti con Disabilità / DSA

VADEMECUM PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI CON DISABILITÀ O DSA

Delegata Disabilità e DSA: SABRINA DENTE – dsa@consbg.it

La certificazione

Per poter beneficiare dei servizi e permettere l’attivazione di misure didattiche compensative e/o dispensative, è necessario consegnare una certificazione, che deve essere depositata presso la segreteria didattica e messa a disposizione del Delegato Disabilià e DSA perché possa prenderne visione al fine di attuare gli interventi didattici più idonei.

È opportuno precisare che una semplice diagnosi, attestazione della presenza di una patologia o di un disturbo, non dà luogo ai benefici di legge: il diritto ad accedere alle misure di legge previste dalla L. 104/92 e dalla L.170/2010 può essere attestato esclusivamente da una certificazione (documento con valore legale) rilasciata da strutture pubbliche o accreditate, secondo procedure definite dalla normativa di riferimento.

Per quanto riguarda l’attestazione di una disabilità, è necessaria una certificazione di invalidità con una percentuale pari o superiore al 50% o di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92.

Per quanto riguarda l’attestazione di DSA, la certificazione di DSA deve contenere i codici nosografici e la esplicita definizione del DSA rilevato, oltre ad un’accurata descrizione delle caratteristiche dello studente, delle aree di forza e di debolezza.

In particolare:

 

  • deve fare esplicitamente riferimento all’ICD-10 codice 0-.1-.2-.3-.8 (disgrafia) e/o denominazione del disturbo (dislessia e/o disortografia e/o disgrafia e/o discalculia), come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011
  • deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure, se previsto dalle regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio della certificazione di DSA. Si precisa che le diagnosi effettuate da specialisti o strutture private (non accreditati), per poter essere accettate, devono essere convalidate dal Servizio Sanitario
  • riguardo alle scadenze delle certificazioni, mentre i termini per la revisione della certificazione relativa alla 104/92 sono riportati nel verbale della commissione valutatrice, la certificazione relativa alla L.170/2010 non deve superare i tre anni dalla data di rilascio. Secondo normativa, la diagnosi di DSA deve essere aggiornata dopo tre anni se lo studente è minorenne; non è necessario aggiornarla se conseguita da studente maggiorenne.

 

Nota: in considerazione del rallentamento del lavoro del SSN dovuto al precedente stato di emergenza sanitaria Covid-19, per le prove di ingresso ai corsi ad accesso libero e ad accesso programmato locale saranno anche ammesse le richieste dei candidati e delle candidate in possesso di certificazione non recente, richiedendo comunque entro il primo anno accademico una certificazione valida ai fini universitari, per poter usufruire dei supporti previsti per legge durante il percorso accademico.

 

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) e BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non indichino la presenza di DSA, non permettono di essere presi in carico e beneficiare dei servizi offerti dall’Ateneo, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente in merito al percorso universitario.

 

I candidati stranieri con disabilità o DSA che intendano usufruire delle suddette misure di legge devono presentare la certificazione rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da traduzione giurata in italiano o inglese. La documentazione presentata dovrà attestare una disabilità o DSA riconosciuti dalla normativa italiana.

 

È molto importante sottolineare le differenze peculiari tra formazione scolastica e formazione universitaria o AFAM: nei percorsi didattici universitari o dell’Alta formazione artistica e musicale non sono previsti Piano Didattico Personalizzato (PDP) o Piano Educativo Individualizzato (PEI), docente di sostegno, né obiettivi formativi facilitati.

 

 

L’esame di ammissione

Nella “domanda di ammissione” il candidato oltre che inserire i propri dati anagrafici, potrà dichiarare se sia in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92 o L. 170/2010, allegando relativa documentazione.

Ai candidati sono assicurate in sede d’esame le misure previste per legge, coinvolgendo le strutture didattiche e i componenti la commissione esaminatrice.

La normativa vigente prevede per le prove in ingresso:

  • per i candidati con disabilità, tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più per lo svolgimento delle prove, solo su specifica richiesta; strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia;
  • per i candidati con DSA, in possesso di una certificazione rilasciata da non più di 3 anni, tempo aggiuntivo fino al 30% in più rispetto, se necessario, a quello definito per la prova di ammissione, a prescindere da specifica richiesta; calcolatrice non scientifica, video ingranditore, eventuale affiancamento di un tutor. Non sono ammessi altri supporti, ma gli Istituti possono valutare nella loro autonomia la possibilità di accordare ulteriori misure in caso di particolare severità certificata del

 

Lezioni ed esami: cosa prevede la legge

Durante il proprio percorso di studio le studentesse e gli studenti con disabilità e DSA hanno diritto ad usufruire di alcune misure specifiche sia durante le lezioni che per le modalità di svolgimento degli esami. Tali misure non devono essere intese come facilitazioni negli obiettivi formativi da perseguire, che restano gli stessi per tutti, ma come strumenti necessari per garantire anche agli studenti con difficoltà certificate le pari opportunità sancite dalla normativa di riferimento.

 

Studenti con disabilità – La Legge 17/99 prevede:

  • sussidi tecnici e didattici specifici, in ragione della specifica disabilità, anche attraverso convenzioni con centri specializzati che possano fornire consulenza pedagogica e produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
  • tutorato specializzato, nei limiti del proprio bilancio e delle risorse disponibili;
  • tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove d’esame;
  • presenza di un assistente per l’autonomia e la comunicazione;
  • utilizzo degli ausili

 

Studenti con DSA – La Legge 170/10 prevede appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, che costituiscono una facilitazione limitatamente ad alcune abilità specifiche:

  • registrazione delle lezioni;
  • utilizzo del pc con correttore ortografico e sintesi vocale;
  • altri eventuali strumenti di facilitazione già utilizzati durante il percorso scolastico;
  • prove orali invece che scritte e viceversa;
  • tempo aggiuntivo fino al 30% in più rispetto a quello previsto per la prova scritta o eventuale riduzione quantitativa (non qualitativa);
  • valutazione dei contenuti piuttosto che della

È utile precisare che la registrazione delle lezioni per uso personale, ad esempio lo studio individuale, deve sempre essere consentita agli studenti con disabilità e DSA, al pari degli altri supporti previsti dalla legge, fermo restando l’obbligo di informare le persone coinvolte nella registrazione e ottenere il loro esplicito consenso per ogni utilizzo diverso.

 

Come richiedere modalità individualizzate per gli esami

Le misure previste per legge in sede d’esame devono essere espressamente richieste dallo studente, ogni volta che intende usufruirne, alla Segreteria didattica attraverso comunicazione tramite e-mail (o in altra forma prevista da ciascuna istituzione) con largo anticipo rispetto alla data prevista per la prova o di inizio delle sessioni d’esame: in caso di richiesta tardiva potrebbe non essere possibile dar corso alle procedure richieste.

La Segreteria didattica, mediante specifica comunicazione, informa il Delegato e il docente/ i docenti interessato/i dell’attivazione di un processo organizzativo relativo all’esame in forma inclusiva secondo le modalità individuate da ciascun Istituto.

 

Altri Servizi

L’accoglienza in ingresso, modalità individualizzate sin dall’esame di ammissione, che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, e il monitoraggio del percorso di studio attraverso contatti periodici con lo studente e i docenti, costituiscono i servizi essenziali che ogni Università è tenuta per legge ad assicurare, ai fini di una concreta inclusione degli studenti con disabilità/DSA nei percorsi accademici.

È inoltre possibile attivare – nell’autonomia dei singoli istituti – ulteriori servizi per studenti che necessitano di azioni specifiche, anche in ragione dell’incremento annuo dei fondi destinati alle istituzioni AFAM, al fine di consentire alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento.

 

Il Tutorato

È un servizio introdotto con la Legge 17/99, che ha integrato e modificato la Legge 104/92 nell’intento di promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità anche in ambito universitario, l’autonomia dello studente e la sua partecipazione attiva e responsabile al proprio percorso formativo. Le recenti leggi di Bilancio hanno previsto la possibilità di attivare questo servizio anche nelle istituzioni AFAM, a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, attraverso l’inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

 

A titolo esemplificativo, il tutor può essere anche uno studente in possesso di competenze specifiche o appositamente formato, reclutato secondo le modalità di collaborazione previste dal D.lgs. 29 marzo 2012 n.68 (attività a tempo parziale degli studenti).

Come all’università, lo studente tutor ha il compito di supportare lo studente con disabilità o DSA, che ne abbia fatto richiesta, con attività di collaborazione individuale, allo scopo di agevolarne il percorso formativo. Il tutor affianca lo studente in tutte le diverse situazioni della vita in Accademia: può offrire supporto in aula nel prendere appunti e nell’interazione con i docenti, trasformare il materiale didattico in formato accessibile, aiutare nella preparazione degli esami, fare attività di intermediazione con gli uffici e le segreterie, accompagnare negli spostamenti all’interno dell’Accademia.

Il servizio di tutorato può essere erogato anche attraverso l’individuazione di altre figure specializzate o successivamente formate, oppure in collaborazione con soggetti ed enti esterni, fermo restando che il tutor deve possedere adeguate conoscenze in materia di disabilità e di didattica artistico/musicale, oltre a spiccate capacità relazionali (D.M. 752/21).

 

Supporti didattici e tecnologici

La normativa a tutela del diritto allo studio degli studenti con disabilità garantisce i sussidi didattici e tecnici specifici, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico. Gli ausili necessari, ed altri specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, possono essere utilizzati durante le lezioni e in sede d’esame. È pertanto importante, durante la fase di accoglienza, raccogliere dallo studente le informazioni in relazione agli ausili eventualmente già in uso in ambito scolastico e capire se abbia necessità di utilizzarne anche altri durante il nuovo percorso. Comprese le esigenze, è possibile fare richiesta degli ausili alle aziende sanitarie locali, se previsto dalla normativa, oppure stipulare convenzioni con associazioni del territorio e centri specializzati, oppure provvedere, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, all’acquisto degli ausili da parte dell’Accademia (ad esempio, programmi di sintesi vocale o per la conversione di file in formato accessibile, programmi di scrittura musicale, videoingranditore, ecc.), da assegnare allo studente in comodato d’uso.

 

Il Counseling psicologico

È un servizio da tempo diffuso negli istituti scolastici e negli atenei. Il D.M 752/21 ha suggerito, tra le tipologie di interventi attuabili con le risorse assegnate alle istituzioni AFAM, la possibilità di aprire anche in Accademia uno sportello di counseling psicologico, rivolto a tutti gli studenti che necessitano di azioni specifiche, con attenzione particolare a quelli con disabilità e DSA. Lo sportello psicologico offre supporto agli studenti in merito a difficoltà personali che possono interferire negativamente sul proprio percorso di studio, allo scopo di promuovere il benessere, la consapevolezza e la crescita personale, agevolando così la regolarità degli studi e dei tempi di conseguimento del titolo: a questo scopo è consigliabile prevedere un numero minimo di incontri e tempi di attesa contenuti. Le modalità di individuazione della figura idonea – uno psicologo iscritto all’Albo professionale – e le caratteristiche della collaborazione, possono essere determinate dalle singole istituzioni nella propria autonomia.

 

L’Orientamento

È un servizio importante per tutti gli studenti, ma in modo particolare per quelli con disabilità e DSA che dovrebbero, sin dagli ultimi anni della scuola secondaria, potersi avvicinare al mondo accademico, grazie ad attività mirate.